Art. 1

In vigore dal 11 feb 2019
La decisione 2005/240/CE è modificata come segue: (1) L' è sostituito dal seguente: « Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato IV, sezione B.I, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), in Polonia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi: a) l'apparecchio denominato “Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato; b) l'apparecchio denominato “Ultra FOM 300” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato; c) l'apparecchio denominato “Fully Automatic Ultrasonic Carcass Grading (Autofom)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato; d) l'apparecchio “IM-03” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato; e) l'apparecchio denominato “Autofom III” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell'allegato; f) l'apparecchio denominato “CSB Image-Meater (CBS)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell'allegato; g) l'apparecchio denominato “Fat-O-Meater II (FOM II)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell'allegato; h) il “metodo manuale (ZP)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 8 dell'allegato; i) l'apparecchio “gmSCAN” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 9 dell'allegato; j) l'apparecchio “ESTIMEAT” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 10 dell'allegato; k) l'apparecchio “MEAT3D” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 11 dell'allegato. Per quanto riguarda l'apparecchio “Ultra FOM 300”, di cui al primo comma, lettera b), al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l'apparecchio ha rilevato i valori delle misure F1 e F2 nel punto indicato nella parte 2, punto 3, dell'allegato. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione. Il metodo manuale ZP, di cui al primo comma, lettera h), può essere autorizzato unicamente per i macelli aventi una linea di macellazione con una capacità di non più di 40 suini l'ora. (*1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»." (2) L' è sostituito dal seguente: « In deroga alla presentazione tipo di cui all'allegato IV, sezione B.III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non è necessario asportare la sugna, i rognoni e il diaframma dalle carcasse di suino prima della pesatura e della classificazione, mentre il condotto uditivo esterno può essere rimosso. Per stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene: a) ridotto delle seguenti percentuali: (1) 0,23 % per il diaframma; (2) per la sugna e i rognoni: — 1,90 % per le carcasse di classe S ed E, — 2,11 % per le carcasse di classe U, — 2,54 % per le carcasse di classe R, — 3,12 % per le carcasse di classe O, — 3,35 % per le carcasse di classe P. b) aumentato di 260 grammi per carcassa per entrambi i condotti uditivi esterni.». (3) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
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Art. 1 Decisione (UE) 2019/252 — Testo vigente | Portale Normativo