Art. 7
Durata delle limitazioni
In vigore dal 1 feb 2019
Durata delle limitazioni
1. Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.
2. Qualora i motivi di una limitazione di cui agli non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e illustra i motivi principali di tale limitazione all'interessato. Nel contempo la Commissione informa l'interessato in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. La Commissione riesamina l'applicazione delle limitazioni di cui agli ogni sei mesi dopo l'adozione e comunque al termine dell'indagine amministrativa, del procedimento predisciplinare o disciplinari o del procedimento di sospensione. Successivamente la Commissione valuterà su base annuale la necessità di mantenere eventuali rinvii.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:165:oj#art-7