Art. 8

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su fusioni

In vigore dal 31 gen 2019
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su fusioni 1.   Le decisioni relative all'approvazione di fusioni che coinvolgono almeno un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione, è limitato, ossia: i) a seguito della fusione, i fondi propri superano e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri da detenere in conformità all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e ii) l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base; b) l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione è limitato, ossia: i) l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio; e ii) a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 % c) la struttura di governance del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione non solleva problematiche di vigilanza. 2.   I poteri decisionali non possono in alcun caso essere delegati ai capi delle unità operative con riguardo a: a) fusioni tra un soggetto vigilato significativo e un altro soggetto non appartenente allo stesso gruppo del soggetto vigilato significativo; ovvero b) fusioni transfrontaliere tra soggetti vigilati significativi appartenenti al medesimo gruppo. 3.   La valutazione delle fusioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:322:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su fusioni (Art. 8 Decisione (UE) 2019/4) — Testo vigente | Portale Normativo