Art. 1

In vigore dal 24 gen 2019
La decisione 2008/411/CE è così modificata: 1) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatti salvi la protezione e il funzionamento ininterrotto di altri usi esistenti in questa banda, gli Stati membri si conformano ai parametri stabiliti nell'allegato al fine di designare e mettere a disposizione, su base non esclusiva, delle reti di comunicazioni elettroniche terrestri la banda di frequenze 3 400-3 800 MHz.»; 2) l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 4 bis Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione della presente decisione entro il 30 settembre 2019.»; 3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
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