Art. 1
In vigore dal 24 gen 2019
La decisione 2008/411/CE è così modificata:
1)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi la protezione e il funzionamento ininterrotto di altri usi esistenti in questa banda, gli Stati membri si conformano ai parametri stabiliti nell'allegato al fine di designare e mettere a disposizione, su base non esclusiva, delle reti di comunicazioni elettroniche terrestri la banda di frequenze 3 400-3 800 MHz.»;
2)
l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 bis
Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione della presente decisione entro il 30 settembre 2019.»;
3)
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2019:235:oj#art-1