Art. 1

In vigore dal 24 gen 2019
1.   La commercializzazione nell'Unione delle sementi certificate di sementi di piante foraggere primaverili e di sementi di cereali primaverili prodotte in Svezia a partire dalla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione è autorizzata per un periodo che termina il 30 giugno 2019 e alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Il quantitativo totale delle sementi la cui commercializzazione nell'Unione è autorizzata a norma della presente decisione non supera 2 525 tonnellate per le sementi di piante foraggere primaverili e 18 240 tonnellate per le sementi di cereali primaverili. 3.   Le sementi di cui al paragrafo 1 sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE e all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda le condizioni che le sementi della categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione devono soddisfare. 4.   Fatti salvi i requisiti in materia di etichettatura stabiliti dalle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE, l'etichetta ufficiale reca l'indicazione che le sementi in questione appartengono a una categoria inferiore alla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione. 5.   La commercializzazione delle sementi di cui al paragrafo 1 è consentita previa domanda di autorizzazione alla commercializzazione a norma della presente decisione.
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