Art. 1
In vigore dal 9 gen 2019
1. L'informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della tabella figurante nell'allegato, rilasciata dall'autorità doganale indicata nella colonna 2 per la classificazione tariffaria specificata nella colonna 3, è revocata in conformità del paragrafo 2.
2. L'autorità doganale indicata nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato revoca l'informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della medesima tabella e ne informa i titolari quanto prima possibile, e comunque entro dieci giorni dalla notifica della presente decisione.
3. L'autorità doganale che revochi un'informazione tariffaria vincolante ed effettui la notifica a norma del paragrafo 2 ne informa la Commissione.
Storico versioni
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