Art. 1

In vigore dal 20 dic 2018
Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse in Svizzera di cui all'allegato della presente decisione è considerato equivalente ai requisiti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e soggetto a una vigilanza e un'applicazione efficaci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2018:2047:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo