Art. 1

In vigore dal 19 dic 2018
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti deve basarsi sul progetto di decisione del comitato direttivo accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato direttivo possono concordare modifiche minori di detto progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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