Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 19 dic 2018
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, in conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all';
b)
mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all';
c)
granturco geneticamente modificato di cui all', in prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del presente articolo, ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:2046:oj#art-2