Art. 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

In vigore dal 19 dic 2018
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico Conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) NK603 × MON 810 prodotto mediante incroci tra granturco contenente gli eventi MONØØ6Ø3-6 e MON-ØØ81Ø-6 di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6.
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