Art. 1
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
In vigore dal 18 dic 2018
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell'Unione europea nel 2019 a partire da fonti esterne all'Unione sono le seguenti:
Sostanze controllate
Quantità [in kg ODP (potenziale di riduzione dell'ozono)]
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)
2 200 510,00
Gruppo III (halon)
24 247 100,00
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)
22 363 561,00
Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano)
1 700 000,00
Gruppo VI (bromuro di metile)
480 912,00
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)
4 917,00
Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi)
5 077 008,03
Gruppo IX (bromoclorometano)
324 024,00
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:2029:oj#art-1