Art. 2

In vigore dal 17 dic 2018
1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'esecuzione tecnica del progetto di cui all' è a cura dell'OAS, 3.   L'OAS svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante definisce le necessarie modalità con l'OAS.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2018:2010:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2018/2010 — Testo vigente | Portale Normativo