Art. 15

Riesame

In vigore dal 11 dic 2018
Riesame 1.   I dispositivi di cui alla presente decisione sono riesaminati in base alle esigenze individuate e in ogni caso entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla loro disattivazione, al fine di garantire che i pertinenti insegnamenti siano identificati e affrontati. Il riesame si svolge in sede di Consiglio sulla base dei contributi forniti dagli Stati membri, dalla Commissione e dall'AR. 2.   Se del caso, la presente decisione può essere rivista, in particolare per rispondere alle esigenze individuate dal Consiglio nel contesto del riesame, a norma dell', paragrafo 3, della decisione 2014/415/UE.
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Riesame (Art. 15 Decisione (UE) 2018/1993) — Testo vigente | Portale Normativo