Art. 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/412
In vigore dal 11 dic 2018
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/412
La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 è così modificata:
1)
all', paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato;»;
2)
all'articolo 5, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «30 giugno 2020»;
3)
l'allegato è così modificato:
a)
al punto 2, lettera c), è aggiunto il paragrafo seguente:
«Qualora tale audit sia eseguito da un'agenzia approvata dalla CFIA, quest'ultima deve effettuare audit semestrali di tale attività. Gli audit semestrali comprendono la verifica delle procedure e della documentazione dell'agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati;»;
b)
il punto 4 è sostituito dal seguente:
«Prima dell'esportazione il legno specificato destinato all'Unione deve essere ispezionato dalla CFIA o da un'agenzia approvata dalla CFIA, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 3.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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