Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/412

In vigore dal 11 dic 2018
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 è così modificata: 1) all', paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato;»; 2) all'articolo 5, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «30 giugno 2020»; 3) l'allegato è così modificato: a) al punto 2, lettera c), è aggiunto il paragrafo seguente: «Qualora tale audit sia eseguito da un'agenzia approvata dalla CFIA, quest'ultima deve effettuare audit semestrali di tale attività. Gli audit semestrali comprendono la verifica delle procedure e della documentazione dell'agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati;»; b) il punto 4 è sostituito dal seguente: «Prima dell'esportazione il legno specificato destinato all'Unione deve essere ispezionato dalla CFIA o da un'agenzia approvata dalla CFIA, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 3.».
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