Art. 1
In vigore dal 10 dic 2018
In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE, l'introduzione nel territorio dell'Unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti d'America è consentita unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e c) di detto punto 2.3.
Storico versioni
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