Art. 1
In vigore dal 10 dic 2018
All' della decisione 2010/231/PESC il primo trattino è sostituito dal seguente:
«—
che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati:
i)
la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere;
ii)
gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia;
iii)
gli atti che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o l'AMISOM,».
Storico versioni
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Proeli:dec:2018:1945:oj#art-1