Art. 1
In vigore dal 10 dic 2018
All'articolo 9 della decisione 2010/788/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di cui all', paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2019. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2018:1940:oj#art-1