Art. 1

In vigore dal 10 dic 2018
All'articolo 9 della decisione 2010/788/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le misure di cui all', paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2019. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.».
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Art. 1 Decisione (UE) 2018/1940 — Testo vigente | Portale Normativo