Art. 2

In vigore dal 6 dic 2018
1.   Al fine di applicare in via provvisoria l'accordo di partenariato interinale tra l'Unione e Samoa, il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato interinale. 2.   L'Unione e Samoa applicano in via provvisoria l'accordo di partenariato interinale trascorsi dieci giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine, a norma del paragrafo 1.
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Art. 2 Decisione (UE) 2018/1908 — Testo vigente | Portale Normativo