Art. 1

In vigore dal 3 dic 2018
1.   L'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenente le condizioni di applicazione e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto fabbricato in Giordania connesso all'ulteriore impiego di rifugiati siriani possa ottenere il carattere di prodotto originario, è sostituito da una nuova versione dell'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenuto nell'allegato della presente decisione. 2.   L'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo si applica fino a dicembre 2030.
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