Art. 3

Certificazione dei risparmi di CO2

In vigore dal 29 nov 2018
Certificazione dei risparmi di CO2 1.   La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata grazie all'uso di un alternatore efficiente di cui all', paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato. 2.   Se un costruttore presenta domanda di certificazione dei risparmi di CO2 della versione di un veicolo dotata di più di un alternatore efficiente di cui all', paragrafo 1, l'autorità di omologazione determina quale degli alternatori sottoposti a prova realizza i risparmi di CO2 più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014.
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