Art. 1
In vigore dal 20 nov 2018
La Francia è autorizzata a concludere un accordo, rispettivamente, con Saint-Barthélemy, Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna affinché i trasferimenti di fondi tra la Francia e ognuno dei suddetti territori siano considerati trasferimenti di fondi all'interno della Francia conformemente al regolamento (UE) 2015/847.
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