Art. 2

In vigore dal 19 nov 2018
Gli Stati membri dell'Unione che sono parti contraenti dell'AETR esprimono congiuntamente la posizione di cui all'. Modifiche formali e di minore entità alla posizione di cui all' possono essere concordate senza richiedere che tale posizione sia emendata.
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Art. 2 Decisione (UE) 2018/1926 — Testo vigente | Portale Normativo