Art. 1

In vigore dal 19 nov 2018
1.   L'elenco delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, figura nell'allegato alla presente decisione. 2.   L'Ucraina deve presentare quanto prima possibile la sua proposta al comitato per il commercio per un quinto candidato disposto e idoneo a esercitare la funzione di arbitro.
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