Art. 1

In vigore dal 19 nov 2018
1.   Al fine di sostenere gli Stati membri della LSA nella loro attuazione nazionale dell'UNPOA e dello strumento internazionale per il rintracciamento (International Tracing Instrument – ITI), l'Unione perseguirà i seguenti obiettivi: — sviluppare in modo sostenibile la capacità nazionale degli Stati membri della LSA di lottare contro la proliferazione illegale di SALW, combattere il terrorismo e potenziare la sicurezza in situazioni postbelliche, nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani; — sviluppare in modo sostenibile la capacità regionale della LSA di affrontare le stesse sfide; — rafforzare il controllo nazionale degli Stati membri della LSA in materia di SALW nelle fasi cruciali del loro ciclo di vita; — potenziare lo scambio delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti. 2.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene, mediante la presente decisione, azioni concernenti i seguenti settori: — controllo internazionale dei trasferimenti di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi); — identificazione e smantellamento delle fonti di armi di piccolo calibro illegali (sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto); — altre misure relative al controllo delle armi di piccolo calibro, tra cui la gestione delle scorte, il controllo dei relativi rifornimenti e la sicurezza; — disarmo, smobilitazione e reinserimento (disarmament, demobilisation and reintegration – DDR); — comunicazione di informazioni pertinenti alle SALW illegali e potenziamento del controllo delle SALW. 3.   Una descrizione dettagliata del progetto di cui ai paragrafi 1 e 2 è riportata nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2018:1789:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo