Art. 1
In vigore dal 19 nov 2018
1. Al fine di sostenere gli Stati membri della LSA nella loro attuazione nazionale dell'UNPOA e dello strumento internazionale per il rintracciamento (International Tracing Instrument – ITI), l'Unione perseguirà i seguenti obiettivi:
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sviluppare in modo sostenibile la capacità nazionale degli Stati membri della LSA di lottare contro la proliferazione illegale di SALW, combattere il terrorismo e potenziare la sicurezza in situazioni postbelliche, nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani;
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sviluppare in modo sostenibile la capacità regionale della LSA di affrontare le stesse sfide;
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rafforzare il controllo nazionale degli Stati membri della LSA in materia di SALW nelle fasi cruciali del loro ciclo di vita;
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potenziare lo scambio delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene, mediante la presente decisione, azioni concernenti i seguenti settori:
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controllo internazionale dei trasferimenti di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi);
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identificazione e smantellamento delle fonti di armi di piccolo calibro illegali (sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto);
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altre misure relative al controllo delle armi di piccolo calibro, tra cui la gestione delle scorte, il controllo dei relativi rifornimenti e la sicurezza;
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disarmo, smobilitazione e reinserimento (disarmament, demobilisation and reintegration – DDR);
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comunicazione di informazioni pertinenti alle SALW illegali e potenziamento del controllo delle SALW.
3. Una descrizione dettagliata del progetto di cui ai paragrafi 1 e 2 è riportata nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
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