Art. 1

In vigore dal 13 nov 2018
Nella decisione di esecuzione 2013/776/UE, all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera f): «f) Corpo europeo di solidarietà. L'Agenzia è incaricata anche della prestazione di servizi ad altri programmi dell'Unione che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà (*1)
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