Art. 1

In vigore dal 12 nov 2018
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («COP 2») è di sostegno all'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, a esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della convenzione, contenuti nei documenti presentati alla COP 2 per adozione. Alla luce degli sviluppi alla COP 2, i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche minori dei documenti di cui al primo comma senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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