Art. 1
In vigore dal 9 nov 2018
La Bulgaria provvede affinché la zona infetta istituita da tale Stato membro, in cui si applicano le misure previste all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:1698:oj#art-1