Art. 2
In vigore dal 30 ott 2018
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Islanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica portoghese, la Confederazione svizzera, la Repubblica di Slovenia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni
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