Art. 1
In vigore dal 25 ott 2018
La decisione 2010/638/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2019. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2018:1611:oj#art-1