Art. 2.tit_1

Condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi

In vigore dal 15 ott 2018
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Condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi (Art. 2.tit_1 Decisione (UE) 2018/1553) — Testo vigente | Portale Normativo