Art. 2
Condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi
In vigore dal 15 ott 2018
Condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi
1. Un certificato fitosanitario contenente le informazioni incluse nel modello di certificato fitosanitario figurante nell'allegato della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) è riconosciuto come certificato fitosanitario elettronico a condizione che siano rispettate tutte le seguenti prescrizioni:
a)
è rilasciato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di un paese terzo con uno dei seguenti sistemi:
i)
il sistema TRACES,
ii)
un sistema di certificazione nazionale di uno Stato membro,
iii)
un sistema di certificazione elettronica del paese terzo in grado di condividere dati con il sistema TRACES o un sistema di certificazione nazionale di uno Stato membro;
b)
si basa sulla norma UN/CEFACT e utilizza il formato XML;
c)
è firmato dal funzionario autorizzato con una firma elettronica avanzata o qualificata, quale definita rispettivamente ai punti 11 e 12 dell' del regolamento (UE) n. 910/2014;
d)
reca un sigillo elettronico avanzato o qualificato, quale definito rispettivamente ai punti 26 e 27 dell' del regolamento (UE) n. 910/2014, dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio oppure la firma elettronica qualificata o avanzata del rappresentante legale dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio;
e)
utilizza una validazione temporale elettronica qualificata, quale definita all', punto 34, del regolamento (UE) n. 910/2014.
2. Se il certificato fitosanitario elettronico è rilasciato in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto iii), gli Stati membri e la Commissione progettano il loro sistema ricevente in modo tale che riconosca lo scambio di dati attraverso il sigillo elettronico qualificato o avanzato dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio o la firma elettronica qualificata o avanzata del rappresentante legale dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio. In tal caso non si applica la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c).
3. In deroga alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), e per un periodo di 12 mesi che termina il 15 ottobre 2019, un certificato fitosanitario è riconosciuto come certificato fitosanitario elettronico se è firmato dal funzionario autorizzato mediante una firma elettronica, quale definita all', punto 10, del regolamento (UE) n. 910/2014, e se reca il sigillo elettronico, quale definito all', punto 25, del regolamento (UE) n. 910/2014, dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio oppure la firma elettronica del rappresentante legale dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio.
Storico versioni
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