Art. 3
Raccolta di dati ai fini dell'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226
In vigore dal 15 ott 2018
Raccolta di dati ai fini dell'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226
Per agevolare la raccolta dei dati necessari per elaborare le statistiche che gli Stati membri ed Europol devono predisporre a norma dell'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226, eu-LISA mette a disposizione del punto o dei i punti di accesso centrale di cui all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 2, di tale regolamento una soluzione tecnica. L'utilizzo di tale soluzione è facoltativo. In caso di utilizzo, gli Stati membri e Europol sono responsabili della diffusione a livello nazionale e della gestione tecnica e operativa di tale soluzione. Tale soluzione deve consentire la raccolta dei seguenti dati statistici per ogni richiesta di accesso all'EES:
a)
l'autorità designata, il punto centrale di accesso e l'unità operativa che avvia la richiesta di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226;
b)
un indicatore (flag) che informa se la richiesta ha permesso di ottenere una corrispondenza positiva;
c)
un indicatore che segnala se la consultazione è stata effettuata per fini di identificazione o per cartelle di ingresso/uscita;
d)
un indicatore che informa se la consultazione è stata effettuata nel quadro della procedura d'urgenza di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2226 e un indicatore che informa se la verifica ex post condotta dal punto di accesso centrale non ha confermato la sussistenza dell'urgenza;
e)
il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave definiti ai punti (24) e (25) dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 all'origine della consultazione;
f)
i motivi addotti per avvalorare il sospetto che l'interessato fosse soggetto al regolamento (UE) 2017/2226 utilizzando una tabella di codici che preveda la possibilità di selezionare un'opzione «altro» che dia accesso ad un campo a testo libero;
g)
i motivi addotti per giustificare il mancato avvio della ricerca nei sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2226, utilizzando una tabella di codici che preveda la possibilità di selezionare un'opzione «altro» che dia accesso ad un campo a testo libero.
Queste informazioni sono conservate a livello locale dal punto o dai punti di accesso centrale per consentire l'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2017/2226.
I dati inseriti nella soluzione tecnica sono utilizzati da ciascuno Stato membro o da Europol per elaborare le statistiche di cui all'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:1547:oj#art-3