Art. 2

In vigore dal 15 ott 2018
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nello loro territorio di: a) persone fisiche responsabili o fornitrici di sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolte nelle seguenti attività: i) produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche; ii) uso di armi chimiche; iii) qualsiasi preparativo ai fini dell'uso di armi chimiche; b) persone fisiche che aiutano, incoraggiano o inducono una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo a intraprendere una delle attività di cui alla lettera a) del presente paragrafo e in tal modo causano o contribuiscono al pericolo che tali attività possano essere svolte; e c) persone fisiche associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b); elencate nell'allegato. 2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio. 3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. 4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4. 6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresa l'attuazione dei divieti giuridici contro le armi chimiche e la realizzazione del disarmo chimico. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario. 7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 8.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2018:1544:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2018/1544 — Testo vigente | Portale Normativo