Art. 7

Informazioni sui risultati del monitoraggio

In vigore dal 11 ott 2018
Informazioni sui risultati del monitoraggio Qualora siano state riscontrate carenze, gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici ricevano i dati e le informazioni sulla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità in relazione alle carenze dei siti web e delle applicazioni mobili rispettivi entro un limite di tempo ragionevole e in un formato tale da aiutare gli enti pubblici a porvi rimedio.
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