Art. 1
In vigore dal 10 ott 2018
La decisione 2009/11/CE è modificata come segue:
(1)
L' è sostituito dal seguente:
«
Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), in Spagna è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:
(a)
l'apparecchio denominato “Fat-O-Meat'er (FOM)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;
(b)
l'apparecchio denominato “Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato;
(c)
l'apparecchio denominato “Ultrafom 300” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato;
(d)
l'apparecchio denominato “Automatic vision system (VCS2000)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato;
(e)
l'apparecchio denominato “Fat-O-Meat'er II (FOM II)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell'allegato;
(f)
l'apparecchio denominato “AutoFOM III” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell'allegato;
(g)
il “metodo manuale (ZP)” con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell'allegato;
(h)
l'apparecchio denominato “CSB Image-Meater” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 8 dell'allegato;
(i)
l'apparecchio “gmSCAN” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 9 dell'allegato;
Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli:
(a)
in cui il numero di macellazioni non supera 500 suini la settimana in media annua; e
(b)
aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 40 capi l'ora.
(*1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»
"
(2)
L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:1521:oj#art-1