Art. 1

In vigore dal 9 ott 2018
La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata: 1) all'articolo 9, paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a ispezione ufficiale annuale e a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermino l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. Anteriormente al suo primo spostamento al fuori del sito di produzione, ogni lotto di piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L. che deve essere spostato all'interno dell'Unione è inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento il più vicino possibile al momento dello spostamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi, conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermano l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, l'eventuale presenza dell'organismo specificato è verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono elencate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie.» 2) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state sottoposte a campionamento e analisi, effettuati in periodi opportuni per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e in conformità alle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. Anteriormente al suo primo spostamento dal suo luogo di produzione e il più vicino possibile al momento dello spostamento, ogni lotto di piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L. è inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermano l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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