Art. 1
Modifiche
In vigore dal 8 ott 2018
Modifiche
La Decisione BCE/2007/7 è modificata come segue:
1.
all', paragrafo 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
«c)
fornire servizi di regolamento a soggetti che gestiscono sistemi ancillari, ivi compresi soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi siano sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente, soddisfino gli obblighi di sorveglianza per quanto riguarda l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come di volta in volta modificati e pubblicati sul sito internet della BCE (*1), e il loro accesso a TARGET2 sia stato approvato dal Consiglio direttivo.
(*1) L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, disponibili sul sito internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: (a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; (b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; (c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; (d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di ‘legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro’ del 20 novembre 2008; (e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema nella versione rivista nel 2016.»;"
2.
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualsiasi concessione di credito infragiornaliero da parte della BCE è effettuata in conformità alle regole sulla fornitura di credito infragiornaliero di cui all'allegato III all'indirizzo BCE/2012/27 (*2).
(*2) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»;"
3.
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Termini e condizioni di TARGET2-BCE
I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2-BCE sono quelle di cui all'allegato I alla presente decisione. I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T2S in TARGET2-ECB sono quelle di cui all'allegato II alla presente decisione. I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2-ECB sono quelle di cui all'allegato III alla presente decisione.»;
4.
Gli allegati I e II alla decisione BCE/2007/7 sono modificati in conformità all'allegato I della presente decisione;
5.
Il testo di cui all'allegato II della presente decisione è aggiunto come nuovo allegato III alla decisione BCE/2007/7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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