Art. 1
In vigore dal 8 ott 2018
Dopo l' della decisione di esecuzione (UE) 2018/954, è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
1. La Bulgaria vieta la spedizione dei seguenti prodotti nelle zone elencate nell'allegato:
a)
piccoli ruminanti;
b)
sperma, ovuli ed embrioni di piccoli ruminanti.
2. In deroga al divieto previsto al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare i movimenti dei piccoli ruminanti verso una destinazione situata nelle zone elencate nell'allegato, a condizione che l'azienda di origine non sia soggetta ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla peste dei piccoli ruminanti e che tali animali soddisfino le seguenti condizioni:
a)
tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno della spedizione e non presentavano sintomi clinici della peste dei piccoli ruminanti;
b)
i piccoli ruminanti sono spediti direttamente a un macello designato dall'autorità competente e situato nelle zone elencate nell'allegato ai fini della macellazione immediata;
c)
i piccoli ruminanti sono stati sottoposti a un test diagnostico per l'individuazione di anticorpi contro la peste dei piccoli ruminanti, con esito negativo, non oltre 7 giorni prima della data della spedizione;
d)
nell'azienda di origine è stata condotta, non oltre 14 giorni prima della data della spedizione, un'indagine sierologica su un campione di piccoli ruminanti sufficiente a rilevare almeno una sieroprevalenza del 5 %, con un livello di confidenza del 95 %, con esito negativo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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