Art. 1
In vigore dal 2 ott 2018
Si autorizza la Spagna ad applicare un'aliquota ridotta di accisa all'elettricità fornita direttamente alle navi diverse dalle imbarcazioni private da diporto ormeggiate in porto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
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