Art. 1

In vigore dal 2 ott 2018
In deroga all'articolo 287, punto 12), della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 48 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
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