Art. 1
In vigore dal 28 set 2018
La posizione da adottare a nome dell'Unione, nella prima riunione del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito dall'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di elenchi di persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al capo 24 dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile accluso alla presente decisione.
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