Art. 1

In vigore dal 28 set 2018
Le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide («ciclopropilfentanil») e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide («metossiacetilfentanil») sono assoggettate a misure di controllo in tutta l'Unione.
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