Art. 2

In vigore dal 26 set 2018
A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012, la percentuale minima e massima per la concentrazione del principio attivo nella famiglia di biocidi di cui all' si esprime considerando il principio attivo così com'è stato approvato, vale a dire compresi il costituente principale del principio attivo e gli additivi o le impurezze. Secondo i termini e le condizioni di cui al paragrafo 1, la famiglia di biocidi di cui all' soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.
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