Art. 1

In vigore dal 20 set 2018
(1)   Gli aiuti di stato sotto forma di aiuti agli investimenti, concessi dall'Italia a favore dell'APN con il decreto ministeriale del 27 ottobre 1999, adottato nell'ambito del quadro generale di cui alla legge 413/1998, in combinato disposto con il decreto ministeriale 2 maggio 2001, a cui l'Italia ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno. (2)   Gli aiuti di stato sotto forma di canoni di concessione di importo indebitamente basso, concessi dall'Autorità portuale di Napoli a favore di CAMED, a cui l'Italia ha dato illegalmente esecuzione con la convenzione di concessione del 2004 sottoscritta da CAMED e dall'APN il 29 luglio 2004, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno.
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