Art. 1

In vigore dal 18 set 2018
1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 13a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) è stabilita nel testo accluso. 2.   Nell'assemblea generale i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità delle posizioni stabilite nel testo accluso senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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