Art. 1
In vigore dal 18 set 2018
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto, è di sostenere l'adozione da parte del comitato misto del suo regolamento interno come previsto nel progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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