Art. 3
In vigore dal 18 set 2018
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all', paragrafo 2, è pari a 4 915 504,24 EUR.
2. L'importo destinato a coprire il periodo di sei mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4 del presente articolo è pari a 2 748 472,96 EUR. Il rimanente importo, pari a 2 167 031,28 EUR, è utilizzato se il Consiglio decide in tal senso, a seguito del riesame di cui all', paragrafo 2.
3. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell'Unione.
4. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l'UNOPS. L'accordo di finanziamento prevede che l'UNOPS assicuri la visibilità del contributo dell'Unione.
5. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4 il più presto possibile a decorrere dal 18 settembre 2018. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
Storico versioni
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