Art. 6

Costituzione e composizione della squadra

In vigore dal 18 set 2018
Costituzione e composizione della squadra 1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra. 2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico dell'autorità che lo ha distaccato. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro. 3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dell'autorità che lo ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE. 4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE, la delegazione dell'Unione a Tel Aviv e l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.
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Costituzione e composizione della squadra (Art. 6 Decisione (UE) 2018/1248) — Testo vigente | Portale Normativo