Art. 14

Adozione delle lettere e delle raccomandazioni

In vigore dal 6 set 2018
Adozione delle lettere e delle raccomandazioni Il presidente e gli altri membri si adoperano per raggiungere un consenso in merito al contenuto della lettera che comunica all'operatore economico interessato i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica preliminare, e successivamente in merito alla raccomandazione. In assenza di consenso, si procede a un voto a maggioranza nel quale: a) il presidente dispone di un voto; b) i due membri permanenti dispongono insieme di un voto; c) il membro che rappresenta l'autorità che ha sottoposto il caso dispone di un voto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2018:1220:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Adozione delle lettere e delle raccomandazioni (Art. 14 Decisione (UE) 2018/1220) — Testo vigente | Portale Normativo