Art. 14
Adozione delle lettere e delle raccomandazioni
In vigore dal 6 set 2018
Adozione delle lettere e delle raccomandazioni
Il presidente e gli altri membri si adoperano per raggiungere un consenso in merito al contenuto della lettera che comunica all'operatore economico interessato i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica preliminare, e successivamente in merito alla raccomandazione.
In assenza di consenso, si procede a un voto a maggioranza nel quale:
a)
il presidente dispone di un voto;
b)
i due membri permanenti dispongono insieme di un voto;
c)
il membro che rappresenta l'autorità che ha sottoposto il caso dispone di un voto.
Storico versioni
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