Art. 1

Idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica

In vigore dal 10 ago 2018
Idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica 1.   Ai fini degli , paragrafo 3, e 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8 dell'indirizzo BCE/2014/31, la Repubblica ellenica non è più considerata uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale. 2.   I requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, come specificati nell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e in particolare nell'articolo 59 e nella parte quarta, titolo II, si applicano agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica. 3.   Gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica non sono più soggetti agli specifici scarti di garanzia di cui all'allegato I all'indirizzo BCE/2014/31.
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